Sez. L, Sentenza n. 5000 del 27/04/1992 (Rv. 476989 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione | Operai agricoli - Requisito minimo di contribuzione annua pari a 270 giornate di contribuzione ex art. 7 D.L. n. 463 del 1983 - Ambito di applicazione - Pensioni d'anzianità - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione
Il requisito minimo di contribuzione annua pari a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa previsto dall'art. 7, comma nono, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultate dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, "ai fini dell' accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983" - è necessario anche per la pensione di anzianità, benché la stessa norma disponga ulteriormente che per tale pensione "resta fissato" in giornate 5.460, anziché 9.450 (270 x 35), il requisito minimo di contribuzione complessiva, spiegandosi tale apparente contraddizione con la soppressione (per la medesima pensione e per la ritenuta sufficienza di 35 anni di anzianità assicurativa) del (previgente) requisito di 35 anni di contribuzione, con conseguente esclusione della necessità che il requisito delle 270 giornate di contribuzione sussista per tutti i 35 anni d'iscrizione negli elenchi nominativi di categoria.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)