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Sez. 3, Sentenza n. 24294 del 07/04/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247869 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO | Psicologo psicoterapeuta - Precedente nomina da parte del Tribunale dei Minorenni per seguire un minore vittima di abusi sessuali - Successiva nomina quale consulente tecnico del P.M. nel procedimento penale - Incompatibilità a testimoniare - Natura di "ausiliario" ex art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247869-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO

Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, nel processo a carico di un minore vittima di abusi sessuali, dello psicologo psicoterapeuta prima nominato dal Tribunale dei Minorenni con l'incarico di seguire il minore abusato e, poi, dal P.M. quale consulente tecnico nel procedimento penale, in quanto la nozione di "ausiliario" (art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.) deve essere intesa nel suo significato tecnico, non potendo in essa ricomprendersi soggetti che detta funzione non rivestono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. D CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/09/1989 num. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)