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Sez. L - , Sentenza n. 2286 del 30/01/2018 (Rv. 647390 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Carta di Nizza - Ambito applicativo - Individuazione - Conseguenze in tema di rinvio pregiudiziale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647390-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Le disposizioni della cd. Carta di Nizza non sono applicabili a fattispecie relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, poiché solo a partire da tale data la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione europea; ne deriva che non deve procedersi al rinvio pregiudiziale alla CGUE di una norma anteriore al 1° gennaio 2009, in quanto l'art. 267 TFUE presuppone che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione in concreto applicabile. (Nella specie, la S.C. ha espresso il principio con riferimento all'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006, in tema di determinazione della retribuzione pensionabile per periodi di lavoro svolto all'estero, di cui si deduceva il contrasto con l'art. 47 della Carta).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 6 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/2007, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 29, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)