Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 20/01/2005 (Rv. 578969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza in tema di sanzioni amministrative - Ricorso per cassazione - Notificazione dell'impugnazione - Ad organo interno e periferico dell'Amministrazione dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato nella persona del Ministro competente - Inesistenza della notificazione - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative, è giuridicamente inesistente e comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, la notificazione di tale ricorso eseguita presso un organo interno e periferico dell'Amministrazione dello Stato (nella specie presso la Compagnia dei Carabinieri di Clusone in persona del Comandante pro tempore), anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato nella persona del Ministro competente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)