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Sez. 2, Ordinanza n. 19586 del 24/09/2007 (Rv. 599877 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Procedimento di opposizione avverso verbale di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia stradale svoltosi in contraddittorio con il Ministero dell'Interno - Notificazione del ricorso per cassazione alla Prefettura/U.T.G. - Inesistenza.
Stato
decisa il 2007-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599877-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

La notificazione del ricorso per cassazione, avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace nel procedimento di opposizione a verbale di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia stradale, svoltosi in contraddittorio con il Ministero dell'Interno, è giuridicamente inesistente ove eseguita nei confronti della Prefettura-U.T.G.. Detto Ufficio, infatti, non ha alcuna legittimazione in proprio, sia perché estranea al giudizio di primo grado, sia perché priva della legittimazione a stare e resistere in giudizio in tali procedimenti, in difetto di una norma espressamente attributiva del potere, in quanto mera articolazione periferica del Ministero dell'Interno.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)