diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12538 del 27/08/2003 (Rv. 566291 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Atto introduttivo del giudizio o dell'impugnazione contro Amministrazione dello Stato - Notifica presso organo dell'Amministrazione, anziché presso l'Avvocatura dello Stato - Inesistenza della notifica.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566291-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

La notifica dell'atto introduttivo del giudizio o dell'impugnazione contro un'Amministrazione dello Stato eseguita presso un organo dell'Amministrazione stessa, anziché - com'è, di regola, obbligatorio - in persona del Ministro presso l'Avvocatura dello Stato, non è nulla, bensì inesistente, perché eseguita presso un organo del tutto estraneo all'ufficio (l'Avvocatura) ove per legge avrebbe dovuto essere effettuata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1612 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)