Sez. 5, Sentenza n. 43101 del 18/07/2017 Ud. (dep. 20/09/2017) Rv. 271086 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 232, comma 4, legge fall. - Applicabilità anche all'imprenditore che esercita attività commerciale in forma collettiva - Possibilità - Elemento materiale - Indicazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La circostanza aggravante di cui all'art. 232, comma 4, legge fall., relativa alla c.d. ricettazione prefallimentare, è applicabile anche all'imprenditore che eserciti un'attività commerciale in forma collettiva o societaria e, ai fini della sua integrazione, rileva non ciascuna singola condotta naturalistica di ricezione delle merci o dei beni dell'imprenditore in dissesto, bensì il disegno complessivo entro cui tali condotte si inseriscono, in funzione di un collegamento ideativo-esecutivo finalizzato a realizzare un'unitaria operazione distrattiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)