Sez. 2, Sentenza n. 249 del 11/01/1992 (Rv. 475276 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Regolamenti edilizi comunali - Contenuto | Formazione di nuovi strumenti urbanistici - Distanze tra fabbricati - Limiti definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del ministro dei lavori pubblici - Obbligo di osservanza ex art. 17 della "legge ponte" n. 765 del 1967 - Decreto ministeriale 2 aprile 1968 emesso in base al predetto art. 17 - Efficacia precettiva - Distanze inferiori previste negli strumenti urbanistici (nella specie nel programma di fabbricazione del comune di Bussolengo) - IllegittimitĂ .
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Regolamenti edilizi comunali - Contenuto
L'art. 17 della "legge ponte" 6 agosto 1967 n. 765 dispone, con carattere precettivo ed inderogabile, che in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici, devono essere osservati i limiti di distanze fra fabbricati definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministero dei lavori pubblici. Pertanto il decreto ministeriale del 2 aprile 1968, emesso in base alla norma predetta, possiede anche esso efficacia precettiva ed inderogabile e può essere invocato al fine di far dichiarare illegittimo, e quindi di disapplicare, a norma dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, le disposizioni degli strumenti urbanistici (nella specie, programma di fabbricazione del Comune di Bussolengo) nella parte in cui stabiliscono distanze inferiori.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)