Sez. 2, Sentenza n. 8944 del 29/10/1994 (Rv. 488325 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | D.M. n. 1444 del 1968 - Distanza di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Vincolatività per i comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici - Conseguenze.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Il D.M. 2 aprile 1968 emanato in forza dell'art.17 della "legge ponte" trae da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l'inderogabile distanza di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo(stante, invece, la possibilità di fissare distanze superiori ai 10 metri) è illegittima e va disapplicata "in parte qua" ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DM Lavori pubblici 04/04/1968 art. 1444, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)