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Sez. 2, Sentenza n. 811 del 29/01/1999 (Rv. 522762 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Regolamento edilizio, successivo al D.M. 1444/1968 - Rinvio a tutte le disposizioni vigenti in materia - Art. 9 predetto D.M. - Inclusione - Ragioni - Conseguenze - Distanza di dieci metri tra pareti finestrate - Inderogabilità.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522762-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Un regolamento edilizio che rinvia, per la disciplina delle distanze tra costruzioni, a tutte le disposizioni vigenti in materia, determina l'applicabilità dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, se emanato successivamente a tale norma, e imponendo quindi l'obbligo della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, perché, pur non essendo operante tale norma immediatamente tra privati, obbliga inderogabilmente i Comuni ad emanare regolamenti ad essa conformi, in difetto essendo disapplicabili ai sensi dell' art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, poiché è una norma emanata in attuazione della delega contenuta nell'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)