Sez. 2, Sentenza n. 958 del 10/02/1990 (Rv. 465254 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - VENDITA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO DI VALORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - VENDITA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO DI VALORE.*
Nell'ipotesi di risoluzione della vendita per inadempimento del venditore, l'Obbligo per il medesimo di restituire il prezzo al compratore costituisce debito di valore e non di valuta, data la funzione risarcitoria della restituzione e, pertanto, la somma di danaro da rimborsare a tale titolo deve essere determinata tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dalla data in cui le somme da restituire sono state acquisite dal venditore. (Conf 1203/86, mass n 444683; (Conf 4510/85, mass n 441973).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)