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Sez. 2, Sentenza n. 4510 del 23/08/1985 (Rv. 441973 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO - OBBLIGO A CARICO DELLA PARTE INCOLPEVOLE - DEBITO DI VALUTA - OBBLIGO A CARICO DELLA PARTE INADEMPIENTE - DEBITO DI VALORE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441973-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO - OBBLIGO A CARICO DELLA PARTE INCOLPEVOLE - DEBITO DI VALUTA - OBBLIGO A CARICO DELLA PARTE INADEMPIENTE - DEBITO DI VALORE.*

L'Obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., la quale ha effetto retroattivo, configura un debito di valuta quando grava sulla parte incolpevole e costituisce, invece, un debito di valore allorché obbligata alla restituzione è la parte che, con la propria inadempienza, ha causato la risoluzione del contratto. Pertanto, poiché l'adempimento di un debito di valore postula la reintegrazione effettiva della situazione patrimoniale del creditore, la parte, che, in base al contratto di poi risolto per propria colpa, abbia ricevuto una somma di denaro, è obbligato alla restituzione di detta somma adeguata alla sopravvenuta svalutazione monetaria. (V 2962/82, mass n 420867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)