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Sez. 2, Sentenza n. 5309 del 29/05/1998 (Rv. 515916 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Restituzione del prezzo - Soggetto obbligato - Parte alienante risultante dal contratto - Parziale percezione del prezzo da parte di terzi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515916-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

L'obbligo di restituzione del prezzo conseguente alla risoluzione di un contratto grava esclusivamente sul contraente che tale prezzo abbia ricevuto, e che è tenuto a risponderne verso la controparte per l'intero, a nulla rilevando che parte di esso sia stata percepita da terzi, in ragione di rapporti intercorrenti tra i medesimi ed il contraente obbligato alla restituzione (nella specie, il promissario acquirente aveva corrisposto il prezzo convenuto nel preliminare di vendita di un fondo rustico in parte al promittente venditore, in parte a terzi, affittuari del medesimo fondo. La s.c., nel confermare la pronuncia di merito che aveva individuato nel solo promittente venditore il soggetto obbligato alla restituzione di quanto complessivamente versato dal promissario acquirente, vittorioso attore in risoluzione del preliminare, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)