Sez. 5, Sentenza n. 12759 del 09/01/2020 Cc. (dep. 22/04/2020) Rv. 279199 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Istanza di rescissione del giudicato - Incolpevole ignoranza del giudizio di secondo grado – Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato con la quale si deduce l'incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all'assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e non all'intero processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)