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Sez. 5 - , Sentenza n. 10433 del 31/01/2019 Cc. (dep. 08/03/2019) Rv. 277240 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Art. 629-bis cod. proc. pen. – Processi contumaciali definiti con sentenza di merito precedente all’entrata in vigore della l. n. 67 del 2014 - Applicabilità - Esclusione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277240-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 1 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)