Sez. 2, Sentenza n. 39158 del 10/09/2019 Cc. (dep. 24/09/2019) Rv. 277100 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Notizia del procedimento in fase investigativa piuttosto che in quella processuale - Rilevanza - Esclusione- Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa piuttosto che in quella processuale. (Fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore in fase precedente all'instaurazione del procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)