Sez. U, Sentenza n. 20157 del 24/09/2010 (Rv. 614308 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra contribuente e Comune riguardante la restituzione INVIM non dovuta - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spetta al giudice ordinario la controversia con cui il contribuente, accertata definitivamente dal giudice tributario la non debenza dell'INVIM versata all'Ufficio statale, titolare esclusivo del potere impositivo, chieda successivamente la condanna del Comune al pagamento della somma ricevuta dall'ente territoriale quale beneficiario del relativo gettito tributario, trovandosi l'immobile nel suo territorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)