Sez. U, Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009 (Rv. 609515 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Riparto di giurisdizione - Giurisdizione tributaria - Carattere generale - Eccezione - Riconoscimento del credito sia nell'"an" che nel "quantum" da parte dell'Amministrazione - Azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. esperibile dinanzi l'AGO - Configurabilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto spettare alla giurisdizione tributaria l'azione proposta dal contribuente, a seguito del mancato rimborso di una somma pagata in pendenza del giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento, conclusosi con un giudicato di annullamento dell'atto impositivo, escludendo che potesse configurare un implicito riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione la mancata impugnazione della sentenza di annullamento ed un parziale rimborso della somma).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)