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Sez. 5, Sentenza n. 2163 del 20/01/1998 Ud. (dep. 20/02/1998) Rv. 209951 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Ideologica - Commessa dal privato in atto pubblico - Condizioni di sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209951-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato è ravvisabile quando la attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell'atto pubblico e cioè a costituirne l'oggetto, e non già quando la formazione dell'atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale il quale abbia utilizzato le notizie e le indicazioni false ricevute dal privato. (In motivazione, in riferimento a questione non afferente al "decisum", è stato affermato che non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. In ipotesi di falsa dichiarazione alla Polizia di smarrimento di libretto di assegni bancari poiché la denuncia alla Polizia non conferisce a detto rinvenimento effetti giuridici i quali conseguono solo alla denuncia sporta all'istituto bancario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)