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Sez. 3, Sentenza n. 6336 del 22/06/1990 (Rv. 467947 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ESTERO - NORME LIMITATRICI - DISCIPLINA EX ART. 2 DEL D.L. N. 476 DEL 1956 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 786 DEL 1956 - PORTATA - OBBLIGAZIONE CONTRATTA CON UN NON RESIDENTE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DA DETTA NORMA - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467947-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ESTERO - NORME LIMITATRICI - DISCIPLINA EX ART. 2 DEL D.L. N. 476 DEL 1956 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 786 DEL 1956 - PORTATA - OBBLIGAZIONE CONTRATTA CON UN NON RESIDENTE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DA DETTA NORMA - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTENZA.*

L'art. 2 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 convertito nella legge 25 luglio 1956 n. 786, nella parte in cui fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi ed i non residenti (all'infuori dei casi di compravendita di merci per l'esportazione o l'importazione) senza la autorizzazione ministeriale, fissa, per ragioni di ordine pubblico attinenti alla esigenza di evitare esodo di capitali, una prescrizione assoluta ed inderogabile, che non attiene soltanto alla fase dell'adempimento del debito, ma investe direttamente la Costituzione del rapporto obbligatorio, ponendo quell'autorizzazione come requisito della relativa fattispecie, ne consegue che l'atto costitutivo di una di dette obbligazioni è affetto, in Mancanza di autorizzazione, di nullità insanabile per contrasto con norma imperativa di legge, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. (Conf 3357/84, mass n 435379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)