Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14858 del 20/07/2016 (Rv. 640666 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione di lite pendente ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Effetti nei confronti dei soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Accertamento dei redditi di partecipazione dei singoli soci - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, da parte di una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, trattandosi di beneficio lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascun contribuente, sicché non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere dovere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci, che abbiano scelto di non avvalersi di tale istituto, a quello - ricalcolato in base al condono - della società.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)