Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7134 del 26/03/2014 (Rv. 630595 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa presentata da società di persone - Effetti - Estensione ai soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Accertamento dei redditi di partecipazione dei singoli soci - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nei confronti dei soci, preclusioni all'accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, in quanto la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l'esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l'irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto - dovere dell'amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33 com. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 decies com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)