diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21762 del 26/10/2015 (Rv. 637062 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Definitività dell'avviso di accertamento nei confronti del socio di società di persone - Istanza di accertamento per adesione della società - Rilevanza in sede d'impugnazione della cartella di pagamento nei confronti del socio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637062-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la definitività dell'autonomo avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF nei confronti del socio di società di persone in considerazione dei maggiori ricavi accertati in capo alla società di persone, ne comporta l'intangibilità, escludendo, pertanto, che il socio possa invocare, in sede d'impugnazione della conseguente cartella di pagamento, le vicende dell'atto impositivo riferito alla società di persone (nella specie, definizione agevolata della pretesa tributaria scaturita dall'istanza di accertamento per adesione autonomamente proposta dalla società medesima, onde ottenere la sostanziale rideterminazione della pretesa tributaria a proprio carico).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)