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Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 16/05/2005 (Rv. 583764 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Mancata dichiarazione, da parte del ricorrente costituito personalmente, della residenza e omessa elezione di di domicilio nel comune del giudice adito - Conseguenza - Notificazione in cancelleria - Dichiarazione di residenza in comune diverso da quello del giudice adito - Notificazione nel luogo della residenza dichiarata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583764-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, la prescrizione di cui all'art. 22, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui "il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito", deve essere interpretata nel senso che, al fine di evitare che le notificazioni al ricorrente, ai sensi del successivo comma quinto, vengano eseguite mediante deposito in cancelleria, non è sufficiente la dichiarazione di residenza in un qualsiasi comune della Repubblica, essendo invece indispensabile la dichiarazione di residenza nel comune ove ha sede il giudice adito, giacché la formulazione letterale della norma rende palese che il riferimento in essa contenuto al comune dove ha sede il giudice adito concerne non solo l'elezione di domicilio ma anche la dichiarazione di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)