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Sez. 6, Sentenza n. 6991 del 25/01/2011 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249451 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Errore di interpretazione - Oscillazioni giurisprudenziali - Scusabilità della condotta - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249451-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

L'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia. (Fattispecie in tema di coltivazione per uso personale di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)