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Sez. 3, Sentenza n. 28397 del 16/04/2004 Ud. (dep. 24/06/2004) Rv. 229060 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Errore di interpretazione - Oscillazioni giurisprudenziali interpretative - Sufficienza per la scusabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229060-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

La esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione normativa; ma in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che in caso di dubbio si determina l'obbligo di astensione dall'intervento e dell'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia. (Fattispecie relativa al regime vincolistico successivo alla scadenza temporale di validità dei programmi pluriennali di attuazione per le edificazioni in zone oggetto di pianificazione al momento di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)