Sez. 2, Sentenza n. 12015 del 10/07/1989 Ud. (dep. 09/09/1989) Rv. 182029 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - CARATTERE GENERALE DEL PRINCIPIO - APPLICABILITÀ IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - CARATTERE GENERALE DEL PRINCIPIO - APPLICABILITÀ IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - EFFETTI.*
Il divieto della reformatio in peius pur essendo specificamente previsto in materia di appello costituisce, in effetti, un principio generale come tale applicabile a tutte le impugnazioni a cui sia adattabile in relazione alla loro struttura. Sicché non è possibile che effetti più gravi per l'imputato si producano nel giudizio di rinvio posto che questo non è un nuovo giudizio di prima o di seconda istanza ma è piuttosto una fase che si collega alla sentenza di annullamento in modo che il giudice di rinvio quando sia giudice di appello non solo non può riformare in peggio la sentenza di primo grado ma non può nemmeno emettere una pronuncia più sfavorevole per l'imputato unico impugnante di quella annullata dalla Corte di Cassazione. (Conf mass n 161362; (Conf mass n 146608, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)