diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11831 del 22/02/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146608 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICABILITA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO.*
Stato
decisa il 1980-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146608-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICABILITA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO.*

Il principio del divieto della reformatio in peius, vige anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, ma, per quanto concerne la misura della pena, esso e limitato alla misura complessiva di questa e non pure a singoli elementi che la compongono. (sulla prima parte del massimario contra n 140203 anno 1978; sulla seconda parte, giurisprudenza costante: da ultimo, Cfr nn 145015, 143852 anno 1980; nn 142645, 142694 anno 1979 e massima ivi citata; nn 138870 anno 1978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)