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Sez. 3, Sentenza n. 7665 del 25/06/1996 Ud. (dep. 02/08/1996) Rv. 205728 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere | Subappalto o cottimo non autorizzato di opere pubbliche - Art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646 - Momento di inizio della condotta punibile: concreta esecuzione delle opere e non stipula del contratto.
Stato
decisa il 1996-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205728-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere

In tema di divieto di subappalto o cottimo di opere riguardanti la pubblica amministrazione senza autorizzazione, l'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 non menziona la stipula del contratto, ma il "concedere anche di fatto" i lavori in subappalto o cottimo. Ne deriva che, attraverso l'espresso richiamo alla situazione di fatto, la norma indica nella concreta esecuzione delle opere senza autorizzazione, il momento d'inizio del comportamento penalmente sanzionato. La stipula del contratto rappresenta una fase prodromica della condotta materiale e non è punibile a titolo di tentativo, trattandosi di contravvenzione.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)