Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 17/12/1996 Ud. (dep. 20/02/1997) Rv. 207301 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Subappalto - Legge n. 109 del 1994 - Autorizzazione prevista dall'art.21 legge n.646 del 1982 - È ancora indispensabile - Ragione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di divieto di subappalto o cottimo senza autorizzazione di opere riguardanti la pubblica amministrazione, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 non prevede un preventivo e completo controllo dei requisiti del subappaltatore in quanto il relativo certificato di iscrizione all'albo dei costruttori deve essere esibito insieme al contratto nei novanta giorni successivi all'aggiudicazione del contratto, sicché l'autorizzazione al subappalto è ancora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le necessarie verifiche stabilite dal secondo comma dell'art, 21 legge 13 settembre 1982, n. 646. Tali controlli sono effettuati dopo la stipula del contratto e prima dell'inizio concreto dei lavori affidati in subappalto tranne nel caso particolare di impossibilità di affidare i lavori a soggetti non indicati inizialmente al momento dell'offerta da parte dell'appaltatore: per tale ipotesi il comma 3 ter dell'art.34 citata legge n. 109 del 1994 esplicita che l'autorizzazione deve essere preventiva e la competenza al suo rilascio si sposta (dall'ente appaltante all'autorità di controllo). (La S.C., nell'affermare che l'esigenza dell'autorizzazione permane in ogni caso di subappalto di opere pubbliche, ha osservato che la contraria opinione, tra l'altro, non tiene conto che l'art.3 legge n.109 del 1994, nel delegificare la materia, ha chiaramente disposto, al comma 4, la non abrogazione delle norme relative alla legislazione antimafia, sicché la norma di cui si discute non è stata abrogata; che a sostegno di tale conclusione si può citare, anche, la legge n. 246 del 1995, che ha modificato il regime sanzionatorio previsto dallà art.21 legge n. 646 del 1982, confermando la vigenza della disposizione).
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 34, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)