Sez. 1, Sentenza n. 562 del 10/11/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203458 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere | Subappalto non autorizzato di opere pubbliche - Reato previsto dall'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 - Reato istantaneo con effetti permanenti - Momento di consumazione del reato - Indicazione.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere
Il reato di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 - concessione in subappalto di lavori di sbancamento e movimento di terra senza l'autorizzazione dell'ente appaltante - si consuma nel momento in cui viene stipulato tra le parti il contratto di sub- appalto non autorizzato. Esso, perciò, è un reato istantaneo, pur se ad effetti permanenti derivanti dalla esecuzione del contratto, in quanto si consuma, comunque, nel momento in cui detto contratto viene stipulato.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)