diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 74 del 02/01/2026 (Rv. 677399-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Fatti costitutivi - Individuazione - Condizioni - Fatti comuni alle parti - Elementi indispensabili a definire il thema decidendum - Sufficienza - Ulteriori specificazioni - Necessità - Esclusione - Mutatio libelli ed emendatio libelli - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677399-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).

Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)