diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 6387 del 03/03/2023 (Rv. 667157 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Deduzione di un fatto fonte di responsabilità extracontrattuale - Successiva specificazione del fatto dannoso - “Mutatio libelli” - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667157-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'attrice, dopo avere dedotto, nell'atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l'abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva puntualizzato la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia gravante sugli stessi).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)