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Sez. U, Sentenza n. 1213 del 08/02/1997 (Rv. 502304 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Medici convenzionati - Controversie relative all'adeguamento delle tariffe - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Rapporto di opera professionale caratterizzato dalla parasubordinazione - Configurabilità - Controversie promosse da strutture private operanti con convenzioni ex artt. 43 e 44 della legge n. 833 del 1978 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Concessione di pubblico servizio - Configurabilità - Limiti della predetta giurisdizione ex art. 5 della legge 1034 del 1971.
Stato
decisa il 1997-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502304-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

Nel sistema di convenzionamento con le unità sanitarie locali dei medici specialisti ex art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) la controversia promossa da un medico convenzionato per denunciare l'inadempienza dell'amministrazione agli obblighi di determinazione ed adeguamento delle tariffe, fissati in sede di accordo nazionale (nella specie, ai sensi del punto 4, accordo 22 febbraio 1980), nonché per ottenere il riconoscimento di somme in base allo stesso titolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attiene a posizioni di diritto soggettivo, inerenti ad un rapporto d'opera professionale (con le caratteristiche della parasubordinazione), nell'ambito del quale le posizioni del privato e della pubblica amministrazione sono paritetiche, senza che sia dato a quest'ultima di esercitare poteri autoritativi nei confronti dei quali la situazione del privato sia di interesse legittimo. Invece le controversie promosse dalle strutture private, come centri di diagnostica strumentale, laboratori e gabinetti di analisti, operanti con convenzioni ex artt. 43 e 44 legge n. 833 del 1978 cit. che danno luogo a concessioni di pubblico servizio, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 5, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sempreché non attengano al pagamento di indennità, canoni, o altri corrispettivi, nel qual caso resta salva ex art. 5, secondo comma, legge n. 1034 del 1971, cit., la giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)