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Sez. U, Sentenza n. 532 del 03/08/2000 (Rv. 539106 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati esterni - Rapporto di lavoro parasubordinato - Configurabilità - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Art. 33, comma secondo, lett. f), del D.Lgs. n. 80 del 1998 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539106-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'art. 33, comma secondo, lettera f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - in base al quale, con riferimento al servizio sanitario e agli altri pubblici servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è limitata alle controversie inerenti al fatto in sè dell'erogazione del servizio al pubblico e non riguarda anche le attività che consentono l'erogazione stessa e che, quindi, rivestono soltanto rilievo strumentale ed interno - non comporta alcuna modificazione del quadro normativo di riferimento in base al quale questa Corte, con indirizzo consolidato, ha costantemente ritenuto che il rapporto tra medici convenzionati esterni e le USL, nella disciplina fissata dalla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della predetta legge, esula dall'ambito del pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione di opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod.proc.civ.), da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo non suscettibili, in difetto di previsione di legge, di essere affievolite per determinazione unilaterale dell'amministrazione. Ne consegue che anche dopo l'entrata in vigore della disposizione sopra citata le controversie inerenti al predetto rapporto spettano alla cognizione del giudice ordinario (cui compete di disapplicare l'atto impugnato eventualmente lesivo di diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E), la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella del giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di atti e provvedimenti (non esclusi quelli di sospensione del professionista convenzionato e disciplinari) adottati dall'amministrazione che vengano a ledere gli indicati diritti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. F CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)