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Sez. L, Sentenza n. 2911 del 09/06/1978 (Rv. 392336 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PERIODI DI SERVIZIO MILITARI ED EQUIPARATI - RILEVANZA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI AI FONDI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 38 E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392336-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PERIODI DI SERVIZIO MILITARI ED EQUIPARATI - RILEVANZA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI AI FONDI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 38 E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 49 della legge 30 aprile 1969 n 153, in quanto non prevede come regola una contribuzione figurativa, in relazione a periodi di servizio militare ed a quelli equiparati, in favore degli iscritti a fondi di previdenza sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti. Non puo dirsi, infatti, violato il principio di uguaglianza, in quanto i sistemi previdenziali, generale e speciali, non sono omogenei sia per la differente entita e natura delle prestazioni, sia per le diverse modalita di contribuzione. Ne i sistemi previdenziali (come quello attuato dal fondo speciale di previdenza delle imposte di consumo) sono contrari agli articoli 38 e 52 della Costituzione, in quanto essi non escludono mezzi adeguati di Assicurazione, ne pregiudicano la posizione lavorativa del cittadino, prevedendo soltanto che alle prestazioni debbano corrispondere contribuzioni effettive. (V 21/69; (V 113/77).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 52, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)