Sez. L, Sentenza n. 5310 del 11/10/1979 (Rv. 401903 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI FIGURATIVI - CONSEGUENTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - FUNZIONE - CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI E NON DELLA PENSIONE DI ANZIANITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 38 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI FIGURATIVI - CONSEGUENTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - FUNZIONE - CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI E NON DELLA PENSIONE DI ANZIANITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 38 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 4 della legge 4 aprile 1952, n 218, per contrasto con gli artt 3 e 38 cost, sotto il profilo che la contribuzione figurativa conseguente all'Assicurazione obbligatoria del periodo di disoccupazione involontaria e utile solo per conseguire i benefici connessi all'Assicurazione per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti e non per il conseguimento della pensione di anzianita, ai cui fini, inoltre, il periodo predetto non potrebbe neppure essere coperto da contribuzione volontaria; e cio, in quanto la pensione di anzianita non e stata istituita per soddisfare un bisogno della generalita dei cittadini, bensi come premio per il lavoro effettivamente prestato, conferito sotto Forma di pensione transitoria (che si trasforma, col raggiungimento dei limiti di eta, in pensione di vecchiaia), senza che possa ipotizzarsi alcuna disparita di trattamento fra lavoratori occupati e lavoratori disoccupati, ai quali provvede gia il sistema ordinario di previdenza. (V 2911/78, mass n 392336; (V 720/78, mass n 390061).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)