Sez. 5, Sentenza n. 8168 del 11/04/2011 (Rv. 617609 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Calcolo dell'importo da versare - Valore della lite - Riferimento all'imposta indicata nell'atto impositivo opposto - Necessità - Conseguenze in tema di controversie sul reddito di partecipazione a società di persone.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il valore della lite da assumere come base per il calcolo dell'importo da versare per ottenere la definizione agevolata va individuato nell'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, ossia l'imposta indicata nell'atto impositivo opposto con il ricorso introduttivo, restando irrilevante, nell'ipotesi in cui si controverta di reddito di partecipazione a società di persone, l'eventuale conciliazione, intervenuta tra la società e l'amministrazione, avente ad oggetto l'Ilor accertata in capo alla società.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)