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Sez. 1, Sentenza n. 6123 del 16/11/1982 (Rv. 423815 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ - SOCIO DI UNA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE - RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE SORTA INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DEL CANDIDATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA IN CUI LO STESSO È VENUTO A CONOSCENZA DEL PROFILARSI DI UN CONTRASTO DI INTERESSI CON IL COMUNE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423815-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ - SOCIO DI UNA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE - RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE SORTA INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DEL CANDIDATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA IN CUI LO STESSO È VENUTO A CONOSCENZA DEL PROFILARSI DI UN CONTRASTO DI INTERESSI CON IL COMUNE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 4 della legge Reg. Siciliana 26 ottobre 1972 n. 51, la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 5 n. 7 del d.P.Reg.Sic. 20 agosto 1960 n. 3, nei confronti di coloro che hanno parte (direttamente od indirettamente) in servizi, esazioni, amministrazioni o appalti nell'interesse del comune, non può essere dichiarata quando si concretizzi in una situazione che sia sorta indipendentemente dalla volontà del candidato, e che sia rimossa entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è venuto a conoscenza del profilarsi di un contrasto di interessi con il comune. In applicazione di tale norma, la quale è sostanzialmente corrispondente all'analoga disposizione dell'art. unico della legge statale n. 280 del 22 maggio 1971 (salvo il maggior favore di quest'ultima per il candidato, nel senso che non fissa alcun termine per quella rimozione, possibile fino a quando non sia intervenuta una pronuncia definitiva d'ineleggibilità), deve ritenersi eleggibile il socio di una cooperativa a responsabilità limitata, esercente il servizio di tesoreria del comune, il quale abbia provveduto irrevocabilmente a recedere dalla società medesima entro detto termine (restando irrilevante l'eventuale posteriorità del perfezionarsi del recesso nei confronti della società a norma dell'art. 2526 cod. civ.), tenendo conto che l'assunzione dell'indicato servizio di tesoreria, da parte di una società munita di personalità giuridica, è riferibile esclusivamente all'organo di amministrazione, e, quindi è indipendente dalla volontà del socio. (V 3269/77, mass nn 386811 e 386812; (V 1023/73, mass n 363443).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2526, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 com. 7 CORTE COST., Legge 22/05/1971 num. 280 art. 1, Legge Reg. Sicilia 26/10/1972 num. 51 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)