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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10747 del 27/06/2012 (Rv. 623122 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO | Contrasto tra motivazione e dispositivo - Interesse all'impugnazione - Configurabilità in capo alla parte soccombente in base al dispositivo - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623122-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO

Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso per cassazione proposto dall'opponente a cartella esattoriale avverso la sentenza di appello recante un dispositivo di rigetto dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, che aveva respinto l'opposizione, ed una parte motiva volta, invece, all'accoglimento della stessa opposizione per nullità della notificazione del verbale di accertamento presupposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)