diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13325 del 21/06/2005 (Rv. 582063 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO | Contrasto tra motivazione e dispositivo - Interesse all'impugnazione - Configurabilità in capo alla parte soccombente in base al dispositivo - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione incidentale della parte vittoriosa secondo il dispositivo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582063-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO

Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale dovrebbe lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla. Per contro, la parte alla quale il dispositivo risulti favorevole non ha onere di impugnarla incidentalmente, stante la mancanza di una decisione a lei contraria, potendo limitarsi a chiedere che la causa sia decisa ancora con il rigetto della domanda, richiamando le tesi sostenute in primo grado. (Nella specie, rigettata dal tribunale una opposizione a decreto ingiuntivo nonostante l'affermazione in motivazione che il creditore non aveva fornito prova del credito azionato, la corte d'appello, con sentenza confermata dalla S.C., rilevata la nullità della sentenza impugnata, ha riesaminato integralmente il merito della causa)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)