Sez. 1, Ordinanza n. 29490 del 17/12/2008 (Rv. 605913 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - Conseguenze - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione - non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)