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Sez. U, Sentenza n. 2506 del 23/04/1982 (Rv. 420374 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PUBBLICAZIONE DI UN PERIODICO MEDIANTE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E NEL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI - RAPPORTO DI LAVORO CON I GIORNALISTI ADDETTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420374-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PUBBLICAZIONE DI UN PERIODICO MEDIANTE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E NEL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI - RAPPORTO DI LAVORO CON I GIORNALISTI ADDETTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Qualora un ente pubblico non economico curi la pubblicazione di un periodico, non con un'autonoma struttura di tipo imprenditoriale, ma direttamente, mediante un'articolazione della propria organizzazione pubblicistica, in relazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come nel caso della pubblicazione del mensile "previdenza agricola" effettuata dall'ENPAIA (ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura) con direzione affidata per statuto ai propri organi di Presidenza e senza autonomia finanziaria e patrimoniale, il rapporto di lavoro subordinato con i giornalisti addetti a tale periodico, ancorché non sia "di ruolo", ovvero resti regolato dalla normativa contrattuale e previdenziale del lavoro giornalistico, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione dell'inserimento del dipendente nella suddetta organizzazione pubblicistica del datore di lavoro. (V 5498/80, mass n 409368; (V 1581/79, mass n 397922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)