Sez. U, Sentenza n. 4892 del 16/07/1983 (Rv. 429780 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN GIORNALE DI INFORMAZIONE E PROPAGANDA DA PARTE DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI A QUEL GIORNALE - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN GIORNALE DI INFORMAZIONE E PROPAGANDA DA PARTE DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI A QUEL GIORNALE - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora un'amministrazione dello stato od un ente pubblico non economico curino la redazione e pubblicazione di un giornale, con scopi d'informazione e di propaganda, e, quindi, in stretta correlazione con i propri compiti istituzionali, nonché avvalendosi direttamente della propria organizzazione pubblicistica, non di una struttura autonoma con fini di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti a quel giornale (nella specie, redattore del periodico "quadrante" del ministero della difesa) ha natura di rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 2506/82, mass n 420374; (V 5498/80, mass n 409368; (V 1581/79, mass n 397922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)