Sez. U, Sentenza n. 1581 del 19/03/1979 (Rv. 397922 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - REDAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI BOLLETTINI, PERIODICI O SIMILI FOGLI DI INFORMAZIONE - ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA ISTITUZIONALE - CONFIGURABILITA - PRESTAZIONE DI LAVORO PER LA REDAZIONE E COMPOSIZIONE DEL BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA DEL COMITATO CARBONI - ATTIVITA COSTITUTIVE DI RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO O FACENTI CAPO A TALE RAPPORTO IN ATTO - CONSEGUENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - REDAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI BOLLETTINI, PERIODICI O SIMILI FOGLI DI INFORMAZIONE - ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA ISTITUZIONALE - CONFIGURABILITA - PRESTAZIONE DI LAVORO PER LA REDAZIONE E COMPOSIZIONE DEL BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA DEL COMITATO CARBONI - ATTIVITA COSTITUTIVE DI RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO O FACENTI CAPO A TALE RAPPORTO IN ATTO - CONSEGUENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La redazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, di bollettini, periodici, o simili fogli destinati alla divulgazione di notizie ed informazioni, che sia direttamente riferibile alla amministrazione dello stato, ovvero a un settore od ufficio collegato, e che non sia qualificabile come impresa giornalistica, perche non caratterizzata da autonomia decisionale e finanziaria e criteri di economicita, configura un'articolazione dell'attivita istituzionale dell'amministrazione medesima. Pertanto, le prestazioni di redazione e composizione del bollettino mensile di statistica del comitato carboni (che svolgeva funzioni consultive e di cooperazione a favore del ministero dell'industria e commercio con personale di questo ministero e sotto la direzione del suo titolare o di un suo vicario), che vengano rese con continuita, vincolo di subordinazione, ed in forza di incarichi annualmente rinnovati, danno vita ad un rapporto di pubblico impiego, ovvero, ove effettuate da soggetto gia inserito stabilmente nell'organizzazione pubblicistica dell'amministrazione, fanno capo al rapporto di pubblico impiego in atto, con la conseguenza che le controversie inerenti al rapporto stesso sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 3462/77, mass n 387027; (V 808/75, mass n 374179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)