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Sez. 1, Sentenza n. 9698 del 21/05/2004 (Rv. 572997 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Versamenti effettuati nell'ambito delle cosiddette operazioni bilanciate dall'imprenditore poi fallito (nella specie: versamenti effettuati sul conto corrente tramite assegni circolari emessi da altre banche prima delle operazioni di prelievo) - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572997-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Ove si accerti che la banca ripetutamente riceva, su di un conto del cliente (non rileva se ed in che misura scoperto), assegni circolari emessi da altri istituti, li registri e consenta al cliente una successiva operazione di prelievo per importo non superiore, quindi registrando detta operazione e successivamente (in termini cronologici o anche solo contabili) annotando la valuta dei versamenti, è configurabile un rapporto nel quale la banca non concede credito ma soltanto adempie - con ripetuta "contestualità" (sintomatica di un consenso implicito alla reiterazione di operazioni consimili) - ad ordini di operazioni di cassa e quindi ad un rapporto esattamente riconducibile nell'ambito delle cosiddette operazioni bilanciate, con conseguente non revocabilità, ai sensi dell'art. 67 L.Fall., dei versamenti così effettuati, non riconducibili ad un pagamento di somme ad estinzione di un debito del cliente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)