Sez. 1, Sentenza n. 13143 del 10/09/2002 (Rv. 557332 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimessa in conto corrente bancario - Funzione solutoria - Verifica - Riferimento al saldo disponibile - Emissione di assegni - Addebito alla data della registrazione e non della valuta - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, dovendosi verificare se la rimessa abbia funzione solutoria, e la misura nella quale tale funzione sussiste, la copertura o meno del conto va accertata con riferimento al saldo disponibile, da determinarsi, quanto agli addebiti degli assegni tratti sul conto corrente, in ragione delle epoche della loro registrazione da parte della banca, e non al saldo per valuta, non riducendosi la disponibilità del correntista per effetto della sola emissione di un assegno, ma solo per l'addebito di esso in conto, quale che sia la valuta stabilita dalla banca per gli interessi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)