Sez. L, Sentenza n. 2819 del 05/04/1990 (Rv. 466431 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - DEBITI NEI CONFRONTI DELL'INAIL PER PREMI ASSICURATIVI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE CON IL CONCESSIONARIO DECADUTO - LIMITI.*
SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - DEBITI NEI CONFRONTI DELL'INAIL PER PREMI ASSICURATIVI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE CON IL CONCESSIONARIO DECADUTO - LIMITI.*
L'ente minerario siciliano, che prosegue la gestione della miniera nel cui possesso si è immesso per conto della regione, come Commissario di questa, risponde solidalmente con il concessionario decaduto, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 1124 del 1965, per tutto quanto dovuto all'i.N.A.I.L., a titolo di premi assicurativi e prestazioni accessorie, relativamente all'arco di tempo in tale norma considerato e salvo il suo diritto di regresso nei confronti del concessionario medesimo, poiché, acquisendo ed utilizzando l'organizzazione dal precedente imprenditore predisposta, realizza un'ipotesi di sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità dell'azienda, disciplinata con regole generali dagli artt. 2558 e segg. cod. civ. nonché con Disposizioni speciali dall'art. 2112 stesso codice e dall'art. 15 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. (V 176/81, mass n 410580; (V 1586/77, mass n 385517; (V 1451/75, mass n 375016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Legge Reg. Sicilia 01/10/1956 num. 54 art. 42, Legge Reg. Sicilia 01/10/1956 num. 54 art. 52 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 30/06/1964 num. 16 art. 6, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)