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Sez. 3, Sentenza n. 8281 del 16/09/1996 (Rv. 499600 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Criterio equitativo - Presunzione in base al principio dell'"id quod plerumque accidit" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499600-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Per la liquidazione di danni da fatto illecito, che si proiettano nel futuro - come nel caso di danno da lucro cessante durante l'inabilità temporanea - può procedersi ad una valutazione equitativa in base al principio dell'"id quod plerumque accidit".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)