Sez. 3, Sentenza n. 8281 del 16/09/1996 (Rv. 499600 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Criterio equitativo - Presunzione in base al principio dell'"id quod plerumque accidit" - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Per la liquidazione di danni da fatto illecito, che si proiettano nel futuro - come nel caso di danno da lucro cessante durante l'inabilità temporanea - può procedersi ad una valutazione equitativa in base al principio dell'"id quod plerumque accidit".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)