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Sez. 1, Sentenza n. 6630 del 09/11/1983 (Rv. 431361 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONI DI POLLAME O ALTRI ANIMALI DA CORTILE - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DIVIETO DI ESIGERE DAZI DOGANALI O TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE PER IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI - DEROGA EX ART. 15 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE N. 118/1971 - APPLICAZIONE - DECORRENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPORTAZIONE CONTESTUALE DI ANIMALI VIVI E DI CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE - PAGAMENTO DI DIRITTI PER VISITA SANITARIA DA PARTE DELL'IMPORTATORE - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE PER LE CARNI FRESCHE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431361-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONI DI POLLAME O ALTRI ANIMALI DA CORTILE - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DIVIETO DI ESIGERE DAZI DOGANALI O TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE PER IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI - DEROGA EX ART. 15 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE N. 118/1971 - APPLICAZIONE - DECORRENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPORTAZIONE CONTESTUALE DI ANIMALI VIVI E DI CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE - PAGAMENTO DI DIRITTI PER VISITA SANITARIA DA PARTE DELL'IMPORTATORE - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE PER LE CARNI FRESCHE - ESCLUSIONE.*

La deroga introdotta dall'art. 15 della direttiva del consiglio C.e.E. N. 118 del 15 febbraio 1971 al divieto di esigere dazi doganali o tasse di effetto equivalente per le importazioni di pollame ed altri animali da cortile da paesi terzi, sancito dallo art. 11 n. 2 del regolamento del consiglio n. 123 del 13 giugno 1967, si applica, secondo l'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia della comunità con la sentenza n. 88/82 del 22 marzo 1983, a far data dalla notifica della suddetta direttiva allo stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che questo ultimo abbia o meno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle Disposizioni della direttiva stessa, e soltanto per le importazioni di carni fresche di volatili da cortile e non anche per le importazioni di animali vivi, per i quali nessun diritto può essere percepito anche dopo l'introduzione della indicata deroga. Pertanto l'importatore che, dopo l'entrata in vigore della suddetta direttiva comunitaria n. 118 del 1971, abbia pagato diritti equivalenti a dazi doganali (nella specie diritti per visita sanitaria) per importazioni comprendenti sia animali vivi che carni fresche, ha diritto al rimborso di tutto quanto pagato in riferimento all'importazione degli animali vivi, e non pure per i pagamenti afferenti le carni fresche. (V 1290/82, mass nn 419165 e 419166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 32, Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 123 art. 11, Legge 23/01/1968 num. 30 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 15/02/1971 num. 118 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)